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Esenzione ticket per reddito

Le esenzioni ticket per reddito danno diritto all’esonero dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:

  • E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo riferito all’anno precedente inferiore a  € 36.151,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E02: disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare riferito all’anno precedente inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare riferito all’anno precedente inferiore o pari  a € 8.263,31 incrementato a  € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.);

La richiesta di esenzione avviene presentando una AUTOCERTIFICAZIONE da parte del titolare del diritto all’esenzione o da uno qualsiasi dei soggetti a carico del titolare del requisito, per sé e per tutti gli altri membri del nucleo familiare esenti. 

 

Limiti reddituali: ai fini del ticket si considera sempre il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi e non il reddito ISEE (il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente); Concetto di disoccupazione: ai fini del ticket per disoccupato si intende ''colui che ha perso un precedente lavoro alle dipendenze ed è alla ricerca attiva di una nuova occupazione". Con questa accezione non rientrano in tale categoria un soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito (Nota Regione Marche prot. n. 11173351/04/10/2018/R_MARCHE/GRM/SAN/P).

Per FAMIGLIA si intende la famiglia fiscale composta dai coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) e da tutti i familiari fiscalmente a carico risultanti dalle dichiarazioni fiscali (indipendentemente dalla residenza anagrafica). 

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l'elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione. Qualora l'assistito, in ogni caso, non risultando in tale elenco, ritenga comunque di avere diritto all'esenzione per reddito, diversamente dalle informazioni contenute nell'elenco, è tenuto a recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza per AUTOCERTIFICARE il suddetto diritto e ricevere il documento di esenzione per reddito. E' il medico, all'atto della prescrizione su ricettario del SSN di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - su richiesta dell'assistito - a rilevare l'eventuale codice di esenzione dall'elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione o dal certificato di esenzione rilasciato all'assistito dalla ASL, riportandolo quindi sull'impegnativa. 

A seguito di autocertificazione, l'utente può usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'autocertificazione segue le norme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: tutte le Aziende Sanitarie, ai sensi di tale disposizione, effettuano controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket. Qualora il mancato pagamento del ticket risulti, a seguito dei controlli disposti per legge, effettuato sulla base di una dichiarazione che dovesse riscontrarsi come non veritiera, l'eventuale evasione dal ticket comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicabilità dell'art. 316 ter c.p. Inoltre, sempre in base al D.M. 11/12/2009.


Ospedale Vittorio Emanuele II Amandola Via Largo Plebani, 6
ORARI
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30
REFERENTI
dott. Paolo Bottazzi
CONTATTI
0734 625 3704
DOCUMENTI
Documento di identità e tessera sanitaria
MODALITA'
Accesso Diretto
NOTE

Poliambulatorio FERMO Via Porzia e Valeria Gigliucci, 1
ORARI
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
REFERENTI
dott. Paolo Bottazzi
CONTATTI
0734 625 2573
DOCUMENTI
Documento di identità e tessera sanitaria
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Accesso Diretto
NOTE

Sede "Distretto PSE" PORTO SANT_ELPIDIO Via della Montagnola, 1
ORARI
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
REFERENTI
dott. Paolo Bottazzi
CONTATTI
0734 625 7099
DOCUMENTI
Documento di identità e tessera sanitaria
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Accesso Diretto
NOTE

Sede "Distretto PT" PETRITOLI Via Pacifico Marini, 52
ORARI
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 14:45 alle ore 17:00.
REFERENTI
dott. Paolo Bottazzi
CONTATTI
0734 625 5438
DOCUMENTI
Documento di identità e tessera sanitaria
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Accesso diretto
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